Ravvedimento speciale: come sanare la propria posizione entro il 20 dicembre
A cura di Francesco Barone
Il Decreto Proroghe concede la possibilità ai contribuenti che non si sono avvalsi del ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023, di usufruire di una proroga, regolarizzando la propria posizione, con la rimozione delle irregolarità od omissioni e versando l’intero importo entro il 20 dicembre 2023.
La conversione in legge del DL 132/2023 (Decreto Proroghe), prevede una serie di proroghe e differimenti dei termini dei versamenti fiscali. Tra le proroghe, emerge quella relativa al ravvedimento speciale, prevedendo la rimessione in termini per chi non ha versato le somme dovute entro il termine del 2 ottobre 2023.
Nello specifico, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1 c. 174-178 L. 197/2022, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
La disciplina
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso e per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il citato art. 1, dispone che possono essere regolarizzate le violazioni che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. Sul punto, deve essere evidenziato quanto precisato dalla circ. AE n. 2/E/2023, ovvero che sono “definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)”.
Per effetto dell’art. 19 DL 34/2023, conv. in L. n. 56/2023, si consente il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, slittata al 2 ottobre). Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (2 ottobre) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è stabilita la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/97, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4 per cento annuo prevista all’art. 20 DPR 602/73, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 6/E del 2023, ha istituito i codici tributo relativi al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute per la regolarizzazione e per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.
La proroga
L’art. 3-bis del DL 132/2023 stabilisce la possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
Più in dettaglio, le norme in esame consentono ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, di procedere comunque al predetto ravvedimento, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità sopra indicate, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
La rimessione in termini fa tuttavia venir meno il beneficio della rateazione in quanto, l’intero ammontare dovuto, deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre 2023.
Se quindi da un lato viene concessa una seconda opportunità, dall’altro sarà necessario rimuovere le violazioni e versare l’intera somma dovuta per il perfezionamento del ravvedimento speciale in un’unica soluzione, senza ulteriori dilazioni.
Alcuni esempi
Per effetto della proroga, di seguito alcuni casi che si possono manifestare, fermo restando che i contribuenti che si sono avvalsi del ravvedimento speciale e sono in regola con i versamenti nonché hanno provveduto a rimuovere le irregolarità e le omissioni, possono continuare a versare il dovuto entro le date già evidenziate:
- contribuente che ha versato la rata del ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023, ma non ha rimosso le irregolarità e le omissioni entro la stessa data, può avvalersi della proroga, ma deve versare tutto il residuo importo entro il 20 dicembre 2023;
- contribuente che ha provveduto a rimuovere le irregolarità e le omissioni entro il 2 ottobre 2023, ma non ha provveduto a versare quanto dovuto entro detta data, può usufruire della proroga, versando l’intero importo della regolarizzazione entro il 20 dicembre 2023;
- contribuente che ha provveduto a rimuovere le irregolarità e le omissioni entro il 2 ottobre 2023, ma ha versato la prima rata in ritardo, può applicare la proroga, ma deve versare l’importo residuo interamente entro il 20 dicembre 2023;
- contribuente che entro il 2 ottobre 2023 non ha usufruito del ravvedimento speciale, può procedere a rimuovere le irregolarità e le omissioni entro il 20 dicembre 2023, ma ha l’obbligo di versare l’intero importo entro quest’ultima data, escludendo la rateizzazione.
Per completezza di argomento, va ricordato che il comma 175 della L. 197/2022, permette di non decadere dal ravvedimento speciale se il pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima avviene entro il termine di pagamento della rata successiva. A titolo di esempio, se la seconda rata scaduta il 31 ottobre 2023, viene versata, con ravvedimento, entro il 30 novembre 2023, insieme, quindi alla terza rata, il contribuente non decade. In questo caso, il contribuente ha convenienza a procedere la dilazione.
Da ultimo, si ricorda che è ammessa la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione per pagare quanto dovuto a seguito del ravvedimento speciale (circ. 2/E/2023).